CSI - Centro Sportivo Italiano - Comitato di Parma

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norme generali

L'AFFILIAZIONE

NORME GENERALI

L’art. 5 dello Statuto del CSI stabilisce che sono associati del Centro Sportivo Italiano gli enti e le istituzioni senza scopo di lucro, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive di capitali (sia con Amministratore Unico che con Consiglio di Amministrazione), le cooperative sportive dilettantistiche, le Università, le Associazioni ricreative, culturali e religiose, i circoli, parrocchie, oratori, istituti scolastici, imprese sociali, ONLUS, pro-loco, cooperative sociali ed enti del terzo settore in genere che perseguono scopi coerenti con le finalità istituzionali del CSI. L’affiliazione, pertanto, è l’atto con cui le Società sportive e le Associazioni aderiscono al CSI e ne diventano soci a tutti gli effetti.

Le Società Sportive si affiliano al CSI presso la Presidenza Nazionale ovvero per il tramite del Comitato territorialmente competente. L’atto di “diventare soci” è un atto unico e irripetibile (negli anni successivi si tratta di un semplice “rinnovo amministrativo”); una Società può pertanto affiliarsi presso uno e un solo Comitato territoriale CSI.

Le Società sportive devono indicare nel Mod. 1/R o 1/T sia le discipline sportive che le attività non istituzionali che intendono effettivamente svolgere nel CSI nel corso dell’anno associativo. Le Società sportive potranno poi indicare sulla tessera dei propri tesserati solo le attività e discipline sportive scelte tra quelle indicate sul Mod. 1/R o 1/T. Il CSI, sul delega del CONI, provvede per le società che ne hanno i requisiti e in conformità a quanto richiesto dalla legge, alla iscrizione delle stesse nel registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (vedi l’apposito capitolo più avanti).

Durata dell’affiliazione

le Società/Associazioni possono affiliarsi al CSI, a seconda delle  discipline  sportive  praticate,  a  partire  dal  giorno  1  luglio  in  poi.  A  livello amministrativo  l’affiliazione  scade  al  più  tardi  il  31  dicembre;  l’effettiva  durata dipende dagli sport praticati dalla Società/Associazione e dalla loro annualità.

Vi rimandiamo alle Norme per il Tesseramento pubblicate nel menù a fondo pagina per conoscere le diverse annualità scadenze delle discipline sportive.

Requisiti necessari per l’affiliazione al CSI

•Domanda di affiliazione

La  domanda  di  affiliazione  della  Società  sportive  al  CSI  deve  essere  sottoscritta  dal Presidente/Legale rappresentante e corredata dall’atto costitutivo e dallo statuto.

•Numero minimo di tesserati

Tra i requisiti richiesti, la Società sportiva deve avere un numero di tesserati non inferiore a 7, tra i quali devono essere OBBLIGATORIAMENTE presenti per tutte le società affiliate:

  • il Presidente/Legale rappresentante

e, tranne per le società di capitali con “Amministratore Unico”:

  • il Vice Presidente
  • almeno 1 altro membro del consiglio direttivo, tesserati con tessera ordinaria AT o NA e qualifica di Consigliere.

L’organo direttivo della Società affiliata deve essere composto solo da persone maggiorenni.  Le  ASD/SSD  iscritte  al  registro  del  CONI  devono provvedere  a  tesserare l’intero Consiglio Direttivo che, in caso di contemporanea affiliazione anche con altra FSN/EPS, deve essere sempre coincidente con quelli riportati per ogni altra affiliazione.

•Statuto e atto costitutivo

Le Società che intendono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi attraverso l’iscrizione al Registro nazionale delle ASD presso il CONI (e pertanto avvalersi della normativa di cui alla legge 460/98 nonché per usufruire delle agevolazioni fiscali dell’art. 90 della L.289/02), devono essere in possesso (e presentare al Comitato territoriale) uno Statuto/Atto Costitutivo registrato e depositato all’Ufficio del Registro presso la Agenzia delle Entrate territoriale.

•Incompatibilità

Ai sensi dell’art. 90 comma 18-bis, della legge 289/2002 e successive modificazioni, è vietato ricoprire la stessa carica amministrativa (ad es. Presidente, Vice Presidente o Consigliere,    ovvero    di    Legale    Rappresentante,    Amministratore    Delegato    o Amministratore Unico) in due o più Società affiliate al CSI ed iscritte (o in via di iscrizione) al  Registro  nazionale  delle  ASD/SSD  del  CONI,  che  operino  nell’ambito  della  stessa disciplina sportiva.

Il fascicolo della Società sportiva

Ogni  Comitato  deve  OBBLIGATORIAMENTE  formare  un  fascicolo  per  ogni  soggetto affiliato; tale fascicolo deve contenere copia dei documenti societari principali, quali:

  • atto costitutivo della Società
  • Statuto della Società
  • verbali delle assemblee che modificano lo Statuto della Società
  • attestato di attribuzione del codice fiscale/partita Iva della Società
  • documento di riconoscimento del Legale rappresentante della Società
  • verbali delle assemblee che eleggono o rinnovano gli organi della Società
  • ogni altro documento utile per conoscere la storia e la vita della Società

I documenti che compongono il fascicolo, vanno poi scansionati e trasformati in file digitali PDF, e OBBLIGATORIAMENTE memorizzati sulla piattaforma di tesseramento online, nell’area documentale riservata alla società sportiva. Quest’ultima, accedendovi con le proprie credenziali, ha la facoltà di aggiungere altri documenti digitalizzati o di aggiornare quelli già presenti.

Riconoscimento ai fini sportivi delle ASD/SSD

La vigente normativa prescrive che le Società sportive, per potere godere dello speciale regime fiscale previsto per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, devono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi per il tramite dell’EPS/FSN al quale è affiliata.

Tale riconoscimento viene concesso dal CONI, per il tramite del CSI, con le procedure previste dal Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e dalle normative vigenti. La Presidenza nazionale CSI sottopone al riconoscimento ai fini sportivi solo quei soggetti che sono pienamente in regola con la normativa, che abbiano almeno 7 tesserati di cui almeno 3 dirigenti (tra i quali il Presidente, il Vice Presidente e almeno un Consigliere), che siano dotati di Statuto/Atto Costitutivo registrato (con il timbro della Agenzia delle Entrate ben visibile), in possesso del Codice fiscale e che pratichino le discipline sportive ammissibili, indicate nella Delibera n. 1568 del 14/02/2017 del Consiglio Nazionale del CONI.

I soggetti iscrivibili al Registro Nazionale delle ASD/SSD del CONI sono:

  • Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) senza finalità di lucro, con o senza personalità giuridica;
  • Società Sportive Dilettantistiche di capitali ma senza finalità di lucro (ad es. S.S.D. A R.L.);

Per le prime due tipologie di soggetti (assenza di finalità lucrative) lo statuto deve essere «a norma di Legge», cioè dovrà prevedere i contenuti minimali previsti dall’art. 90 della Legge 289 del 2002. Esso va redatto come scrittura privata o atto notarile (obbligatorio per le SSD) e registrato (rispettivamente come atto privato o atto pubblico) presso uno sportello dell’Ufficio del Registro, presso l’Agenzia delle Entrate territoriale.

I soggetti iscrivibili al Registro Nazionale delle ASD/SSD del CONI sono:

  • Associazioni Sportive Dilettantistiche (ad es. A.S.D.), con o prive di personalità giuridica, e senza finalità di lucro;
  • Società Sportive Dilettantistiche di capitali ma senza finalità di lucro (ad es. S.S.D. A R.L.);
  • Società Sportive Dilettantistiche di capitali “lucrative” (ad es. S.S.D.L. A R.L.), cioè con la possibilità di avere scopo di lucro.

Per le prime due tipologie di soggetti (assenza di finalità lucrative) lo statuto deve essere «a norma di Legge», cioè dovrà prevedere i contenuti minimali previsti dall’art. 90 della Legge 289 del 2002. Esso va redatto come scrittura privata o atto notarile (obbligatorio per le SSD) e registrato (rispettivamente come atto privato o atto pubblico) presso uno sportello dell’Ufficio del Registro, presso l’Agenzia delle Entrate territoriale.

Per la terza tipologia di soggetti (le società “lucrative”), lo Statuto va redatto con atto notarile, a norma dell’art. 1, commi 353 e 354 della Legge n. 205 del 27/12/2017 (cd. Legge di Stabilità o di Bilancio 2018), e va registrato come atto pubblico presso uno sportello dell’Ufficio del Registro, presso l’Agenzia delle Entrate territoriale.

NB – Al momento il CONI non ha ancora emanato le modalità di iscrizione al Registro per le SSD “lucrative”. Esse pertanto, provvisoriamente e fino a definizione delle procedure da parte del CONI, saranno affiliate al CSI come società di tipologia “non ASD” (BAS), e la loro iscrizione al Registro sarà tenuta “in sospeso”.

Documenti allegati
Norme di Tesseramento 2022-2023
Eventi, Attività, News